Previsto dall’articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), è in arrivo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che regolamenta l’istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS). La legge istitutiva delle ZLS risale al 2017, dando facoltà alle Regioni di creare delle zone produttive funzionali alle infrastrutture portuali, in cui si applicano crediti d’imposta per favorire gli investimenti da parte delle imprese. La Zona Logistica Semplificata «ZLS» è stata, infatti, prevista dall'articolo 1, comma dal 61 al 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), come successivamente modificati e integrati dall’articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con lo scopo di “favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea”. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle Regioni, nel numero massimo di una per ciascuna Regione, qualora nelle suddette Regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Il nuovo regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge finanziaria del 2018 e definisce, in particolare: a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali; b) la loro durata; c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell’area ZLS; d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS; e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS. La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali. Per ciascuna Regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la Regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento. Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.
Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia. Ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell’area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla Regione, ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017. Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi. La legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva stabilito la possibilità di costituire delle “Zone Logistiche Semplificate” anche nelle Regioni del Nord Italia prevedendo procedure semplificate per le aziende insediate o intenzionate ad insediarsi in tali aree. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha poi esteso i benefici di carattere fiscale previsti per le Zone Economiche Speciali (ZES) anche alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) del Centro-Nord. L’istituzione delle ZES nelle Regioni del Nord Italia è resa possibile con la modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, relativi alle modalità di istituzione della Zona Logistica Semplificata. La modifica normativa intende consentire alle Zone Logistiche Semplificate di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (ZLS) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES), istituita dagli articoli 4 e 5 del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.
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Per consultare le Linee guida per l’istituzione di una ZLS, elaborate da Confindustria Venezia, cliccare QUI.
Fonte Tuttocamere