info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Novembre 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2024

Concordato Preventivo: chi può aderire con dichiarazione integrativa

Partite IVA e imprese che non hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre ma vogliono sfruttare la nuova finestra aperta fino al 12 dicembre, possono farlo presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. E’ questo il meccanismo previsto dal Decreto 167/2024 pubblicato in G.U, che dispone la riapertura dei termini per l’adesione al CPB.

La nuova finestra è utilizzabile esclusivamente dai soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi. Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti forfettari. Ma ci sono comunque alcune condizioni da rispettare per utilizzare questa nuova possibilità. In particolare, la dichiarazione integrativa non deve prevedere un imponibile fiscale maggiore oppure un debito tributario minore, né un rimborso fiscale maggiore rispetto a quello precedentemente dichiarato.

Per il resto, valgono tutte le regole già previste dal CPB: il contribuente che accetta la proposta del Fisco blocca l’imponibile per due anni fiscali, se guadagna di più ne avrà un vantaggio ma se i suoi ricavi scenderanno si troverà a pagare più tasse (il vantaggio risiede nel fatto che non scattano controlli fiscali); il contribuente che accetta il concordato, pagherà le tasse sulla parte di reddito uguale a quella dell’anno precedente in base allo scaglione di appartenenza mentre sulla parte in eccesso potrà scegliere tra aliquota ordinaria e imposta sostitutiva variabile dal 10 al 15% in base al proprio punteggio di affidabilità fiscale. Anche chi aderisce alla nuova finestra di adesione al CPB può accedere alla sanatoria speciale prevista sulle annualità ancora accertabili, in base alla quale si calcola un’imponibile basato sul reddito dichiarato e su coefficienti di affidabilità fiscale, applicandovi un’aliquota fiscale (del 10-12-15%) sempre in base al punteggio ISA.

Tutti i dettagli nel Decreto 167/2024.