Con il D. Lgs. 6.09.2024, n. 125, è stata recepita la Direttiva europea n. (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17.10.2023, e sono state conseguentemente incrementate le soglie dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2425-bis c.c.) e del bilancio delle micro-imprese (art. 2425-ter c.c.). Gli articoli citati riconoscono, in effetti, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma semplificata, secondo le disposizioni rispettivamente previste.
In ogni caso, gli amministratori delle società cooperative, che redigono il bilancio in forma abbreviata, continueranno a fornire in nota integrativa tutte le informazioni richieste dal codice civile e dalle leggi speciali, quali l’indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545), le informazioni sui prestiti sociali, i criteri di determinazione dei ristorni art.2545 sexies), le informazioni sulle ragioni delle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione o al recesso dei soci (art.2528) e l’indicazione della condizione di prevalenza prevista dall’art. 2513 c.c. In ordine alla decorrenza delle novità introdotte, la Direttiva delegata 2023/2775/Ue stabilisce che gli Stati membri applicano le disposizione per adeguarsi alle modifiche dagli esercizi che decorrono dal 1.01.2024 (o da data successiva, che però non è stata indicata dal legislatore nazionale).
Secondo un’interpretazione consolidata ma non prudenziale, è possibile adottare il bilancio abbreviato nel 2024 con applicazione retroattiva sugli esercizi 2022 e 2023 dei nuovi limiti.