Conto alla rovescia per la prossima scadenza relativa alle liquidazioni periodiche IVA (LiPE), fissata di norma al 30 novembre ma che quest’anno slitta a lunedì 2 dicembre. Nel 2024 le comunicazioni trimestrali all’Agenzia delle Entrate con il riepilogo delle operazioni attive e passive sono state peraltro interessate da alcune novità, che impattano anche sul calendario degli adempimenti.
Per l’anno 2024, le scadenze per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono le seguenti:
1° trimestre (gennaio-marzo): 31 maggio 2024
2° trimestre (aprile-giugno): 30 settembre 2024
3° trimestre (luglio-settembre): 2 dicembre 2024
4° trimestre (ottobre-dicembre): 28 febbraio 2025. Per il quarto trimestre, i contribuenti possono evitare l’invio separato della LiPE se presentano la Dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio 2025, includendo i dati del quarto trimestre. Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono procedere autonomamente o avvalersi di intermediari abilitati per la trasmissione dei dati.
Nel 2024, le comunicazioni LiPE hanno subito alcune modifiche, introdotte dal Decreto Legislativo n.1/202 e recepite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 125654/2024. Una delle principali novità riguarda l’innalzamento della soglia minima per il versamento dell’IVA periodica. A partire dal 1° gennaio scorso, infatti, tale limite è stato elevato a 100 euro. Significa che se a somma a debito risultante dalla liquidazione periodica è inferiore, il contribuente può posticipare il versamento al periodo successivo. Il modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA è stato aggiornato per riflettere le nuove disposizioni normative.
L’omessa, tardiva o errata trasmissione delle LiPE comporta l’applicazione di sanzioni amministrative che variano da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro per ciascuna violazione. Con il ravvedimento operoso si possono ridurre le sanzioni a condizione che la regolarizzazione avvenga entro i consueti termini temporali.