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Ed. Novembre 2024

Crisi d'impresa: agevolazioni fiscali per i piani di risanamento

Le imprese in crisi che adottano un piano di risanamento o di ristrutturazione del debito godono di agevolazioni fiscali: interpello Agenzia delle Entrate.

Le riduzioni dei debiti emersi dall’attuazione di un piano di risanamento, regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 88 del TUIR.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 222/2024 a specifico interpello, pubblicata il 13 novembre.

In base al chiarimento, infatti, non sono escluse dai benefici fiscali le sopravvenienze attive emerse in seguito alla stesura di un piano di rientro del debito, purché questo sia stato pubblicato sul Registro delle Imprese.

Si ritiene che laddove il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano stesso possano beneficiare dell’agevolazione di cui al più volte citato comma 4ter dell’articolo 88 del TUIR.

Tale normativa, infatti, stabilisce l’accesso a un beneficio fiscale per le imprese in crisi che ricorrono a concordati di risanamento, oppure ad accordi di ristrutturazione del debito o a piani attestati al fine di proseguire l’attività aziendale, in modo da escludere in parte dalla tassazione le sopravvenienze attive generate dalla riduzione dei debiti. Senza esclusioni.

L’agevolazione in questione è quella prevista dall’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir. I piani di risanamento sono quelli disciplinati dall’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare (Rd n. 267/1942), trasfusi nell’articolo 56 del Dlgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).