info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Novembre 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2024

Saldo Fatture Pa Alle Imprese: Giro Di Vite Dalla Ragioneria Di Stato

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ha emanato la circolare  n.  36 dell’8 novembre 2024, fornendo linee guida dettagliate sull’individuazione delle fatture commerciali indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni (PA) e sull’uso corretto della facoltà di proroga dei termini di pagamento, come previsto dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 231/2002.

La circolare punta alla standardizzazione dei  tempi  di  pagamento  delle PA, in linea con gli obiettivi del PNRR: le amministrazioni sono dunque chiamate a rispettare rigorosamente le indicazioni fornite, garantendo tempistiche di saldo fatture conformi alla normativa vigente.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Italia si è impegnata a ridurre i tempi di pagamento delle PA e delle autorità sanitarie. In particolare, la milestone M1C1-72bis prevede interventi mirati  a  migliorare i tempi di pagamento delle PA entro il primo trimestre del 2025 e del 2026.

La sintesi è contenuta nell’articolo 40  (“Disposizioni  in  materia  di  riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni”) del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con la Legge n. 56/2024.

La norma di partenza è la Direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 231/2002 e successivamente modificata dal D.Lgs. 192/2012, che stabilisce che le fatture emesse verso  le  PA  devono  essere  saldate  entro  30 giorni dalla data di ricevimento.

Questo termine può essere esteso a 60 giorni nel settore sanitario o in altri settori, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale.

L’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 consente infatti a dilazione dei termini di pagamento oltre i 30 giorni, fino a un massimo di 60, purché giustificata dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche, e formalizzata per iscritto.

Analizzando le fatture ricevute dalle PA nel 2023, la Ragioneria di Stato ha riscontrato casi di non corretta applicazione dei termini di pagamento, con scadenze superiori a quelle previste dalla normativa. In alcuni casi, tali estensioni derivavano da errori nella registrazione dei documenti contabili da parte delle amministrazioni.

La RGS ha ribadito che, dal punto di vista oggettivo, sono considerate transazioni commerciali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la  prestazione  di  servizi, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.

Soggettivamente, le transazioni commerciali coinvolgono imprese e PA, comprendendo anche lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La circolare (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e uti- lizzo della facoltà prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002) fornisce le seguenti indicazioni operative per imprese fornitrici e pubbliche amministrazioni.

La circolare fornisce indicazioni operative per le PA.

Identificazione  delle  transazioni  commerciali:  sono  considerate tali tutte le operazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, inclusi gli appalti pubblici e i canoni di locazione.

Termini di pagamento: le PA devono rispettare il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture. Eventuali estensioni fino a 60 giorni devono essere giustificate e formalizzate per iscritto, in conformità con l’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

Calcolo dei termini: la data di scadenza deve essere calcolata in giorni di calendario, senza escludere i giorni festivi.

Sospensione delle fatture: in caso di necessità di sospensione del pagamento, l’amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la motivazione e selezionando una delle tipologie previste: sospeso per contenzioso, sospeso per contestazione, sdempimenti normativi, verifica di conformità.

Dnque, se un fornitore emette una fattura  con  scadenza  superiore  a  30 giorni, l’amministrazione deve comunque ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni ed in ogni caso i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con le PA non possono superare i 60 giorni, per cui fissare una scadenza superiore è illegittimo.

Tra l’altro, la data di scadenza deve essere sempre calcolata in giorni di calendario, senza escludere i giorni festivi.

Ancora: il termine di scadenza non può essere utilizzato per compensare le fasi di sospensione della fattura. In tali casi, l’amministrazione deve registrare correttamente la sospensione, specificando la motivazione e selezionando una delle tipologie previste: sospeso per contenzioso; sospeso per contestazione; adempimenti normativi; verifica di conformità.