L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, fornisce istruzioni sulla nuova disciplina dell’autotutela tributaria, in seguito alle novità introdotte dal Decreto legislativo n. 219/2023, attuativo della legge delega n. 111/2023. La circolare chiarisce, inoltre, il perimetro del nuovo istituto e le regole per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti. Il documento di prassi è strutturato in quattro parti:
- la prima, introduttiva, dopo una breve disamina sull’evoluzione dell’istituto, approfondisce la nuova disciplina che il legislatore ha predisposto, distinguendo tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa
- una seconda nella quale sono illustrate le modalità di presentazione della richiesta di autotutela e il contenuto della stessa
- una terza parte approfondisce lo svolgimento dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento di autotutela
- l’ultima parte è dedicata alla responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio del potere di autotutela.
L’autotutela tributaria è oggetto di una disciplina speciale rispetto a quella dell’autotutela amministrativa contenuta, in via generale, nella legge 7 agosto 1990, n. 241. L’istituto dell’autotutela tributaria risulta attualmente disciplinato dagli articoli 10-quater (rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria») e 10-quinquies (rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa») dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 2023 in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. h), della legge n. 111 del 2023, il quale ha delegato il Governo a «potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».
Autotutela obbligatoria – La nuova disciplina – si legge nel comunicato stampa - riforma l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in obbligatoria e facoltativa. In particolare, con il nuovo articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente viene disciplinato l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell’atto e ricorra uno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma della richiamata disposizione (errore di persona o di calcolo; errore sull’individuazione del tributo; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria; errore sul presupposto di imposta; mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza). Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa - Il nuovo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente disciplina invece l’autotutela facoltativa stabilendo che l’Amministrazione finanziaria, qualora l’illegittimità dell’atto di imposizione non sia manifesta e, comunque, non sussista nessuno dei vizi tassativamente previsti dal primo comma dell’articolo 10-quater, può, comunque, annullare in tutto o in parte l’atto di imposizione, anche senza istanza di parte, laddove riconosca una illegittimità o una infondatezza dell’atto o dell’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi. La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su cui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione. Per la presentazione ci si deve avvalere di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici, SPID, CIE o CNS, oppure via posta elettronica certificata o in alternativa consegnando l’istanza a mano con accesso fisico allo sportello.
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