Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il MEF, con il Decreto 8.08.2024, ha provveduto ad aggiornare i limiti di cui agli artt. 2519 e 2525 c.c. relativi ai massimi di capitale sociale per i soci persone fisiche, del valore nominale dell’azione e per l’applicabilità delle norme della Srl.
Si tratta dell’aggiornamento sulla base della variazione dell’indice Istat previsto dall’art. 223-sexiesdecies, c. 2, delle disposizioni di attuazione al Codice civile mai effettuato in precedenza, che avrebbe dovuto eseguirsi, a partire dal 2004, con periodicità triennale.
All’aggiornamento, in unica soluzione si è provveduto cumulando le variazioni dell’indice Istat verificate nel ventennio pari al 43,8% con effetti apprezzabili ma non esenti da critica anche con riferimento ai valori originari stabiliti con la riforma del diritto societario del 2004 di cui al D. Lgs. 6/2003 ed, infatti l’aumento: - da € 1.000.000 a € 1.438.000, del valore dell’attivo ex art. 2519, c. 2, che, insieme al numero dei soci, consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della srl in luogo di quelle della Spa, appare comunque oltremodo modesto rispetto a quello auspicabile di cui all’art. 2477, c. 3, previsto per la nomina dell’organo di controllo nelle Srl; - da € 100.000 a € 143.800, del limite ex art. 2525, c. 2, del massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore appare inopportuno a prescindere in quanto causa della sottocapitalizzazione tipica delle società cooperative ma, soprattutto illogico e del quale sarebbe auspicabile l’eliminazione lasciando ai soci libertà nella sottoscrizione; - da € 500 a € 719 del valore nominale massimo dell’azione ex art. 2525, c. 1, è privo di effetto pratico in quanto sottoscrivibile per multipli come in qualunque tipo societario.