E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”. Si tratta di un insieme di misure mirate alla promozione e allo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. L’obiettivo principale è incentivare gli investimenti nel settore tecnologico, favorendo la crescita e la competitività del Paese sul piano internazionale. La legge approvata si compone di 5 articoli riguardanti:
- le definizioni di startup innovative e PMI innovative (articolo 1);
- la disciplina delle detrazioni Irpef (articolo 2 rubricato “Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative”);
- la disciplina del Patrimonio Destinato (nuovo articolo 3 rubricato “Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI”);
- l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative (articolo 4, rubricato “Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche”);
- le società di investimento semplice - SIS (articolo 5, rubricato: “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di Start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. Le definizioni di « start-up innovative » e di «PMI innovative » rimangono le stesse previste, rispettivamente, dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. L’articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in Startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3, introdotto dal Senato, amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche. Il Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" è stato creato come risposta alla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano. Questo fondo è stato istituito nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, noto come decreto Rilancio.
Il fondo non deriva dalla segregazione del patrimonio esistente della CDP, ma è alimentato attraverso contributi diretti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ha autorizzato l'assegnazione di titoli di Stato o liquidità fino a un massimo di 44 miliardi di euro per l'anno 2020. Queste risorse sono quindi destinate specificamente a interventi di sostegno e rilancio economico. Gli strumenti finanziari utilizzati dal Patrimonio Destinato includono la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario per operazioni strategiche. È prevista anche l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito per finanziare le attività del Patrimonio. Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse del Patrimonio Destinato, il fondo può avvalersi di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. Dunque, l'articolo 3, comma 1, aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, con l'obiettivo di supportare la capitalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche attraverso lo sviluppo del mercato dei capitali italiano. Questo nuovo comma espande le capacità d'investimento del Patrimonio destinato, permettendogli di partecipare, in condizioni di mercato e con esclusione di operazioni di ristrutturazione, alla sottoscrizione di quote o azioni di nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia. Il Patrimonio destinato può realizzare gli investimenti sotto le seguenti condizioni:
- gli investimenti devono essere coerenti con le priorità e gli obiettivi del Patrimonio destinato, investendo principalmente in titoli di società di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o una significativa presenza operativa in Italia e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;
- una parte minore del portafoglio può essere investita, entro certi limiti e criteri, in titoli di società italiane quotate, anche se questi non rispettano completamente i criteri del punto precedente;
- queste regole si applicano anche ai titoli di società che hanno completato con successo il processo di quotazione in Italia;
- gli organismi possono investire anche in titoli di debito italiani, europei o della Commissione Europea per gestire i rischi di liquidità, seguendo i criteri dettagliati nel regolamento; il Patrimonio destinato può detenere fino al 49% delle quote di qualsiasi organismo di investimento collettivo, con il resto del capitale sottoscritto da co-investitori privati alle stesse condizioni.
L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”). In origine era prevista una esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze generate da persone fisiche tramite la vendita di partecipazioni in startup innovative e PMI innovative. L'esenzione si estendeva anche alle plusvalenze reinvestite nelle stesse categorie di imprese, con l'obbligo che tali investimenti rispettassero certe condizioni relative al momento dell'acquisto delle quote e alla durata dell'investimento. Ora, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%. Altra modifica riguarda l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, il quale concede un'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative. Per beneficiare di tale esenzione, le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche, derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e tali partecipazioni devono essere detenute per almeno tre anni. Con le novità introdotte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) non avere operato in alcun mercato;
b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
L'articolo 5 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).
Per scaricare il testo della legge n. 162/2024, clicca qui.