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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2021

VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI

APPLICABILITÀ DELL’ART. 13, C. 2, D.L. VO 112/2017, ALLE COOPERATIVE SOCIALI
(È preclusa la possibilità di impiegare volontari non soci nelle cooperative sociali)
Con riferimento all’applicabilità dell’art. 13, comma 2 d.lgs. 112/17, alle cooperative
sociali imprese sociali, in coerenza con quanto già rilevato nella NOTA CONGIUNTA
DELL’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE RELATIVA ALLE CONSEGUENZE DELLA
RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE SULLA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI 30
novembre 2018, si precisano alcuni profili applicativi riguardanti la presenza eventuale
di “volontari non soci”.
Come noto, le previsioni del d.lgs. 112/17 sono applicabili alle cooperative sociali di cui
alla legge 381/91, solo per quanto non già disciplinato dalla normativa speciale (i) e in
quanto compatibili (ii).
Nello specifico, quanto all’applicabilità dell’art. 13, c. 2, D.L. vo 112/2017, MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO DEL LAVORO, NOTA CONGIUNTA PROT. 29103 DEL 31 GENNAIO
2019, chiariva che “con riferimento all’articolo 13, comma 2, riguardante la prestazione
di attività di volontariato nelle imprese sociali, si ritiene che le cooperative sociali
nell’impiego dei soci volontari debbano continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla
legge n. 381/1991, rispettando le percentuali previste dalla stessa”.
Da tali premesse ne deriva che nelle cooperative sociali:
a) possono essere ammessi ai sensi dell’art. 2 della legge 381/91, soci volontari in
misura non superiore al 50 per cento del numero complessivo dei soci;
b) è preclusa la possibilità di impiegare volontari che non assumano lo status di soci.