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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2023

VERIFICHE DEL REVISORE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEI BILANCI 2022

In base all’ISA Italia 315, il revisore, nello svolgimento del suo lavoro, deve valutare se esistono condizioni che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento.

La continuità aziendale costituisce un aspetto rilevante nelle attività di revisione. Il revisore, infatti, si occupa della verifica dell’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nel bilancio in tutte le fasi caratterizzanti l’iter di una revisione contabile, a partire dal “risk assessment”, ossia dalle procedure di identificazione e valutazione dei rischi significativi dove la continuità aziendale può costituire un rischio significativo per il bilancio nel suo complesso.

Il principio di revisione che disciplina le responsabilità del revisore circa la verifica dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e le correlate implicazioni nella relazione di revisione è l'ISA Italia 570.
Gli obiettivi di revisione riportati nel suddetto principio sono sintetizzabili nei seguenti punti:

  • acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
  • concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento;
  • valutare l'appropriatezza dell'informativa di bilancio in caso di incertezze significative sulla continuità aziendale;
  • stabilire le implicazioni per la relazione di revisione.

Relativamente alla predisposizione dei bilanci per l’esercizio 2022, il revisore dovrà, da un lato, svolgere le normali procedure riguardanti l’esame della continuità previste dall’ISA Italia 570, dall’altro, nei casi di società particolarmente investite dagli effetti negativi della crisi in corso, dovrà procedere a un'attenta analisi delle valutazioni effettuate dalla direzione aziendale sulla capacità dell’impresa di continuare a operare per un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio e sui connessi eventuali dubbi e incertezze, piani di azione previsti e rischi inerenti. Si pensi, ad esempio, alle società già investite dagli effetti negativi della pandemia, che devono fronteggiare gli effetti negativi dell’incremento dei costi di produzione sul risultato dell’esercizio in corso.

Qualora il revisore dovesse ravvisare dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento, dovrebbe attivare una serie di procedure aggiuntive per valutare se sono necessarie modifiche alla propria relazione sul bilancio, quali:

  • la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell’impresa di continuare a operare e la valutazione dei piani d’azioni futuri della direzione;
  • la valutazione dell’attendibilità dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa;
  • la richiesta di attestazioni scritte alla direzione in merito ai piani d’azione futuri e alla loro fattibilità.

Il revisore deve, infine, verificare l’adeguatezza dell’informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale al 31.12.2022.
Dopo aver svolto tutte le procedure necessarie e opportune, aver ottenuto le informazioni e le attestazioni richieste, aver esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dagli amministratori, deve concludere se i dubbi sulla prospettiva della continuità aziendale siano stati risolti in modo soddisfacente.