Il D.L. 13/2023 è intervenuto sulla disciplina della composizione negoziata della crisi. Si tratta di una procedura amministrativa, che quindi si consuma al di fuori delle aule del Tribunale, salvo che per specifiche attività. Più nel dettaglio l’art. 12 del Codice della crisi stabilisce, tra l’altro, che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell’impresa (quando ciò risulti ragionevolmente perseguibile).
L’esperto individuato, quindi, agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Nel caso in cui le trattative conducano a un esito positivo, poi, l’imprenditore potrà stipulare accordi con i creditori che godono di una speciale disciplina. L’art. 25-bis del Codice della crisi prevede infatti una serie di misure premiali per l’imprenditore che abbia fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi. Tra le altre misure, era contemplata la facoltà di ottenere dall’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. Il D.L. 13/2023 ha introdotto la possibilità di aumentare il numero di rate fino a 120, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.
Inoltre, è previsto che, dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti o degli accordi conclusi all’esito della composizione negoziata, trovi applicazione l'art. 26, c. 3-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Tale norma prevede il diritto del cedente del bene o prestatore del servizio rimasto insoddisfatto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione.
Tra le altre novità, il D.L. 13/2023, con l’obiettivo di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, dispone che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 del Codice della crisi, l'imprenditore può depositare, in luogo del certificato unico dei debiti tributari, della situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, un’autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.