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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2023

TUTELA DEI LAVORATORI NELLE EMERGENZE CLIMATICHE

Con un plafond da 10 milioni di euro, l’esecutivo scende in campo per far fronte all'emergenza caldo per i lavoratori edili, i lavoratori lapidei e quelli agricoli, stanziando:
  • 8,6 milioni di euro per estendere la CIGO ai lavoratori edili e lapide, scomputando il conto dal limite delle 52 settimane previste nel biennio mobile;
  • 1,4 milioni di euro circa per fronteggiare le straordinarie ondate di calore in agricoltura consentendo un utilizzo a ore della CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto. Anche in questo caso i periodi in cassa non sono conteggiati, ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno prevista dalla legge e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del Lavoro, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.

Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31.12.2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando tali periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

La previsione, contenuta nell’art. 3 del decreto, consentirà di intervenire ulteriormente, anche recependo le intese attraverso decreti, per definire le modalità organizzative, le misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria in modo da aumentare i livelli di sicurezza in presenza di temperature elevate, come già si è iniziato a fare con il protocollo che il Ministero della Salute ha elaborato nei giorni scorsi, il quale fornisce indicazioni su turni di lavoro, gestione delle pause, abbigliamento adatto, costante idratazione e quanto può essere utile a garantire più elevati livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Viene, infine, stabilito che, entro il 30.11.2023, può essere versato, in quota parte, il contributo di solidarietà previsto dalla legge di Bilancio 2023 da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico senza applicazione di sanzioni e interessi.