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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2020

Test seriologici e privacy

Riceviamo dallo studio legale Ivaldi il seguente contributo che volentieri pubblichiamo

 

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Facciamo seguito a quanto delineato nell’articolo dello scorso mese in tema di privacy, per fornire ulteriori precisazioni e linee guida rispetto a quanto segnalato dal Garante in tema di imprese.

 

In data 14 maggio 2020 sono stati infatti pubblicati ulteriori chiarimenti da parte del Garante in relazione alla possibilità del datore di lavoro di poter sottoporre i propri dipendenti a test sierologici.

 

A tale riguardo è stato chiarito che nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo su disposizione del medico competente o di altro professionista sanitario, in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. L’adozione di siffatti esami clinici viene consigliata dal medico del lavoro, laddove egli ritenga che possa essere utile al fine della prevenzione e del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, soprattutto con riferimento alla affidabilità e appropriatezza dei suddetti test.

 

Va infatti segnalato che il Garante aveva già provveduto in data 24 aprile 2020 alla pubblicazione di Faq inerenti il trattamento dei dati in contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria, in cui precisava che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

 

Nel caso in cui all’interno di un’impresa sia in corso una valutazione circa la riammissione di un dipendente sul posto di lavoro, si evidenzia che le visite e gli accertamenti dovranno essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

 

Il Garante ha inoltre precisato che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio (ad esempio: operatori sanitari e forze dell’ordine) può avvenire solo su base volontaria e i risultati di tali screening, potranno essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (quali, ad esempio, l’isolamento domiciliare).

 

Sempre in tema di screening sierologici il Ministero della Salute ha emanato le circolari del 3 aprile 2020 e del 9 maggio 2020, fornendo indicazioni sui test diagnostici. In particolare, tali circolari intervengono anche sulla tematica afferente i test sierologici, ritenendoli importanti nella ricerca e valutazione della diffusione del virus, seppur riconoscendo la necessità di ulteriori evidenze circa la loro utilità operativa.

 

Ciò premesso, il Ministero raccomanda fortemente l’utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA con specifica non superiore al 95 % e sensibilità non inferiore al 90%, al fine di ridurre il numero di falsi positivi e falsi negativi. Al di sotto di dette soglie, infatti, l’affidabilità del risultato dei test appare non adeguata alla finalità per la quale gli stessi vengono compiuti.

 

Alla luce di quanto sopra il datore di lavoro potrà quindi procedere all’effettuazione di test sierologici solo nei casi sopra delineati, pur considerando il fatto che gli stessi, come precisato dal Ministero della Salute, non sono al momento pienamente affidabili, stante la necessità di predisporre ulteriori approfondimenti e studi al riguardo.

 

Lo scrivente studio resta in ogni caso a disposizione per ogni chiarimento sul punto e a fornire la propria consulenza ed assistenza.