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Ed. Agosto 2022

TERZO SETTORE: fissate le Linee Guida per la raccolta fondi - Obbligo di rendicontazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022, il decreto 9 giugno 2022 avente per oggetto l’adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore (ETS). Adottate ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi. Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi. Le Linee guida sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Dalla definizione che ne fornisce il codice le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’art. 6. In tal senso, le linee guida specificano che il soggetto erogatore deve essere informato dal beneficiario circa la destinazione dei fondi: l’ente del Terzo settore deve quindi evidenziare se la raccolta sia diretta a finanziare le attività di interesse generale o specifici progetti. Tali elementi non sono invece rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse. Tale norma prevede, infatti, che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida. Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi. Tali tecniche sono: il direct mail; il telefono (telemarketing); il face to face; gli eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere nonché gli eventi di piazza; il merchandising; i lasciti testamentari; le donazioni online. Le stesse linee guida specificano comunque che tale panoramica sulle diverse tecniche intende semplicemente offrire un quadro di massima delle stesse e non presenta carattere esaustivo. Vengono, infine, dettate le regole in materia di rendicontazione a seconda che l’attività sia abituale o occasionale. Gli schemi di bilancio (predisposti dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020) contemplano, sia nel rendiconto gestionale (modello B) che nel rendiconto per cassa (modello D), la macrovoce C), in cui devono essere riportati i ricavi (entrate) e i costi (uscite) relativi alle raccolte fondi effettuate, distinguendo tra attività abituale ed occasionale. Gli ETS non commerciali che adottano il rendiconto gestionale (perché aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro oppure, avendo entrate inferiori a tale limite, per scelta volontaria) devono fornire anche una descrizione dell’attività di raccolta fondi inserendola al punto 24) della relazione di missione, comprensiva anche della raccolta fondi abituale. Gli ETS non commerciali che redigono invece il rendiconto per cassa si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto medesimo. Solamente per quanto riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi, disciplinate dall’art. 79, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 117/201ì7, l’art. 87, comma 6, dello stesso codice dispone per gli ETS non commerciali che le effettuano l’obbligo di redigere un rendiconto per ogni raccolta svolta corredato da una relazione illustrativa, nella quale dovrà essere fornita una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. I rendiconti delle singole attività di raccolta pubblica occasionale di fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio previsto dall’art. 13, comma1, del codice (in particolare alla relazione di missione) oppure al rendiconto per cassa ai sensi dell’art. 13, comma 2, e depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno (art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017). Nelle pagine conclusive le linee guida riportano un modello di rendiconto e di relazione illustrativa per le raccolte pubbliche occasionali di fondi, con l’obiettivo di facilitarne la compilazione da parte degli enti. Nella tabella sottostante si riepilogano gli obblighi di rendicontazione previsti per l’attività di raccolta fondi e descritti in questo ultimo paragrafo. Si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate in merito all’inquadramento fiscale delle attività di raccolta fondi.

Per scaricare il testo del decreto con le allegate linee guida e il modulo per il rendiconto clicca qui