Il Tar del Lazio (ordinanza 26.10.2021, n. 5705) ha affermato la legittimità della richiesta di green pass ai lavoratori all'ingresso in servizio, senza esclusioni per il personale della scuola.
Il green pass non equivale all'obbligo vaccinale. Lo si può ottenere anche dimostrando di essere negativi al tampone, i cui costi non possono tuttavia essere posti a carico del datore: è esclusa, infatti, l'assimilazione ai dispositivi di protezione individuale (Dpi) in quanto il green pass è necessario non soltanto per accedere al lavoro, ma a anche a vari luoghi pubblici.