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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2021

Super Ace per le cooperative

Con il provvedimento n. 238235 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, lo scorso 17.09.2021 sono state definite le modalità operative e il contenuto della comunicazione che consente di trasformare in credito d’imposta il beneficio della cosiddetta super ACE. Si tratta della disposizione introdotta dall’art. 19, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) finalizzata a incentivare la ricapitalizzazione delle imprese colpite dalla pandemia mediante la previsione di un rilevante beneficio fiscale. L’agevolazione consiste nell’esclusione dalla base imponibile ai fini Ires di un importo corrispondente al rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale da parte dei soci e degli utili reinvestiti.
La normativa originaria, prevista dal D.L. 201/2011, considera rilevanti gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati alle riserve non disponibili. Per le cooperative era sorto il dubbio della rilevanza ai fini dell’agevolazione delle riserve indivisibili, in quanto non ne è consentita la distribuzione ai soci e non possono essere utilizzate per aumenti del capitale; tuttavia, tali riserve sono disponibili per la copertura delle perdite e quindi, in base al decreto attuativo 14.03.2012, risultano anch’esse agevolabili ai fini della normativa in esame.
In particolare, il Decreto Sostegni-bis, nell’ambito della normativa dell’aiuto alla crescita economica (ACE), ha previsto che, per gli incrementi di capitale registrati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, l’aliquota del rendimento nozionale da utilizzare sia pari al 15% anziché all’ordinario 1,3%. Inoltre, gli incrementi di capitale, che normalmente vengono ragguagliati ad anno, rilevano dal 1° giorno del periodo d’imposta e per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, senza alcuna verifica del limite del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio, come avviene nella normativa ordinaria.
Quindi, ai fini Ires, la super ACE consiste di fatto in un risparmio d’imposta pari al 3,6% dell’incremento patrimoniale registrato nel 2021 (corrispondente al 15% dell’aliquota d’imposta del 24%). Una ulteriore novità riguarda la possibilità, in alternativa al beneficio derivante dalla deduzione in dichiarazione dei redditi, di usufruire di un credito d’imposta determinato, appunto, in misura pari al menzionato risparmio virtuale d’imposta del 3,6%.
Questa modalità di utilizzo dell’agevolazione appare particolarmente significativa, tenuto conto che spesso le cooperative godono di regimi tributari che non consentirebbero di sfruttare pienamente una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Si pensi, ad esempio, alle cooperative agricole di trasformazione dei prodotti conferiti dai soci che, anche in forza dell’esenzione di cui all’art. 10 del D.P.R. 601/1973, assoggettano ad imposizione unicamente il 23% dell’utile di bilancio che, oltretutto, risulta spesso di entità particolarmente modesta in quanto è residuale rispetto alla remunerazione dei conferimenti. Mediante l’attribuzione di un credito d’imposta, tali soggetti possono immediatamente monetizzare un beneficio fiscale che altrimenti risulterebbe di incerta fruizione.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di versamento del conferimento in denaro, o della rinuncia o compensazione di eventuali crediti o, infine, alla delibera dell’assemblea che prevede la destinazione dell’utile a riserva. In ogni caso, è necessario il preventivo invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione prevista dal provvedimento 17.09.2021, che potrà avvenire a decorrere dal 20.11.2021 e fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Entro 30 giorni, l’Agenzia comunicherà il riconoscimento del credito ai fini della fruizione o il diniego. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato mediante compensazione tramite modello F24, senza limiti d’importo, oppure cedendolo a terzi soggetti, anche diversi dalle banche ovvero, infine, mediante richiesta a rimborso.
Appare, quindi, particolarmente opportuno valutare la possibilità di eseguire apporti di capitale entro la fine del 2021 anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all’art. 2526 c.c. o di azioni di socio sovventore o di partecipazione cooperativa di cui alla L. 59/1992. Questi potrebbero godere pienamente della agevolazione super ACE, pur tenendo presente che ai fini del calcolo dell’incremento di capitale rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione e, quindi, l’eventuale previsione nel regolamento di una durata dei sopraddetti strumenti finanziari risulterebbe idonea a qualificarli come irrilevanti ai fini dell’agevolazione, come precisato dall’Agenzia con la risposta ad interpello n. 87/2018.