Ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4 D.L. 41/2021), entro il 31.10.2021, le cartelle fino a 5.000 euro saranno automaticamente annullate; la misura riguarda i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010; oggetto dello stralcio sono anche i debiti ricompresi nei piani di pagamento della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Sono esclusi dall'annullamento automatico i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali UE”, l'Iva riscossa all'importazione, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti, le multe e le ammende dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i debiti riscossi in proprio dai vari enti, come i Comuni.
Per beneficiare dell'agevolazione, condizione imprescindibile è aver dichiarato, per le persone fisiche, un imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d'imposta 2019; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019.
È bene ricordare che l'Agenzia verifica il requisito reddituale sulla base delle dichiarazioni e delle certificazioni presenti nella propria banca dati. Qualora non fosse presente nessuna dichiarazione, la mancata presentazione non esclude lo stralcio per coloro che nel periodo d'imposta erano esonerati dall'obbligo dichiarativo. Le società che invece sono state cancellate dal Registro delle Imprese prima del 2019 e che, quindi, non hanno presentato le dichiarazioni, alla stregua dei soggetti esonerati, rientrano nello stralcio poiché non erano obbligate alla presentazione della dichiarazione.
Sebbene la procedura sia automatica e il decreto non preveda alcuna comunicazione dell'avvenuto annullamento dei ruoli, solo decorso il termine del 31.10 sarà possibile verificare l'annullamento o meno dei carichi che presumibilmente potevano rientrare nello stralcio, mediante un “estratto” della propria posizione presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per consultare ogni singola situazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha creato nel proprio sito un servizio a cui accedere che permette di verificare le cartelle o gli avvisi, se questi sono:
- inclusi nel piano di pagamento della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio;
- presenti nei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010;
- rientrano tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23.03.2021, per i quali è previsto l'annullamento.
Inoltre, il contribuente che ha aderito alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio in regola con il pagamento delle rate precedenti, potrà utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai citati carichi. Per tale ragione è consigliabile, comunque, effettuare tale verifica prima della scadenza.
Il contribuente che, pur avendo i requisiti previsti dall'art. 4 D.L. 41/2021, venisse a conoscenza dell'esclusione dall'annullamento automatico di uno o più debiti a ruolo, può presentare apposita istanza di sgravio, in autotutela, al fine di vedersi riconosciuta l'agevolazione prevista dalla norma. In caso di accoglimento dell'istanza, i ruoli saranno stralciati automaticamente dall'autorità competente, mentre in caso di diniego sarà possibile presentare ricorso nei termini ordinari.