L’art. 3, c. 1 ter del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, interviene sull’art. 6, c. 1 del D.L. 23/2020, prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non si applicano gli articoli 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Pertanto, così come per le perdite prodotte nell’esercizio in corso al 31.12.2020, anche le perdite relative all’esercizio in corso al 31.12.2021 potranno essere recuperate entro il 5° esercizio successivo.