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Ed. Marzo 2021

STARTUP INNOVATIVA - Possibile anche l’iscrizione nella sezione speciale degli incubatori

Non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una startup innovativa iscritta nell’apposita sezione speciale e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati,  lo chiarisce il Ministero dello sviluppo economico con la Nota del 18 febbraio 2021, Prot. 45951.

A differenza delle PMI innovative, per le quali vi è un divieto - espresso ed esplicito - di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle startup e delle PMI (art. 4, comma 1, lett. d), D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), nel caso specifico manca ogni simile riferimento, sicchè una startup può essere anche incubatore.

Non solo, dalla lettura del comma 8, dell’art. 25, del D.L. n. 179/20212, convertito dalla L. n. 221/2012, si ricava che non esistono due sezioni (una per le startup ed una per gli incubatori), ma un’unica sezione, “a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.

Per l’ “incubatore certificato”, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, è istituita, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo 25, “una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.

Sia il comma 12, che il comma 13 dello stesso articolo 25 stabiliscono, rispettivamente, che la start-up innovativa e l’incubatore certificato sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

Entrambi dovranno inserire le relative informazioni di cui ai commi 12 e 13 nell’apposita piattaforma informatica “in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma  8”, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di  cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.

Mai si parla di due distinte sezioni speciali, ma sempre - per entrambi i soggetti - di un’unica “sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8”.

Dunque, nulla vieta che una società, iscritta nella sezione speciale delle Startup innovative, possa richiedere l’iscrizione, avendo i requisiti di cui al comma 5, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, anche nella sezione speciale degli incubatori.

Il fatto che il programma “Copernico” segnali l’incompatibilità tra l’iscrizione nella sezione delle startup innovative e l’iscrizione nella sezione special degli incubatori è solo un problema tecnico risolvibile dal gestore.

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Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.