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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2024

SOCIETA' BENEFIT - Caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione - Nuovo documento dei commercialisti

In Italia, le Società Benefit (SB) rappresentano un fenomeno in costante crescita: al 31 dicembre 2023, infatti, sono 3.619 e rappresentano l’1,23 per mille del totale delle società registrate mentre nel 2020 erano lo 0,27 per mille. Il dato emerge dal VI° numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità “Le Società Benefit: principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La Società Benefit è stata riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico con la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, commi 376-384) in cui il legislatore promuove la costituzione e la diffusione di società che, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, conseguono altresì finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l'ambiente. L'agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l'attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un'ottica multistakeholder. L'elemento distintivo delle SB è il conseguimento del “beneficio comune” inteso, secondo quanto definito dal comma 378 della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di un effetto positivo o la riduzione di un impatto negativo su una o più categorie di stakeholders. Possono acquisire la qualifica di SB tutte le società rientranti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile e precisamente: società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici. Non possono acquisire la qualifica di benefit le imprese sociali o le società sportive dilettantistiche (SSD) in quanto, per tali categorie di soggetti, non sussiste lo scopo di lucro, considerato elemento essenziale per le SB. Sono invece compatibili le start-up innovative anche a vocazione sociale. Dopo l'introduzione, il testo è articolato nei seguenti paragrafi: i requisiti, il metodo di valutazione di impatto, gli ambiti di valutazione, il contenuto della relazione di impatto, perché diventare Società Benefit, considerazioni e riflessioni, riferimenti e fonti Internet.

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