Riportiamo la circolare del 21/05/2021 inviata da Coopfond SpA che riporta la segnalazione riguardante la correttezza dell’Iban da utilizzare per il versamento del 3% degli utili:
“Gentile Presidente,
la presente per ricordarLe di adempiere a quanto previsto dalla L. 59/92 in merito all’obbligo del versamento del 3% sugli utili. Per le cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso del 2020, è importante tener conto della data di adesione, perché a Coopfond va versata solo la quota, calcolata a giorni, a partire dalla data riportata sul certificato di adesione. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci della cooperativa. Le ricordiamo inoltre che il versamento va effettuato solo se l’importo dovuto supera 10,32 euro.
Il versamento può essere effettuato:
1) preferibilmente tramite POSTA sul CCP N. 000042591008 (usare il bollettino allegato nella lettera, in quanto riporta il vs. codice anagrafico di identificazione)
tramite banca su uno dei due conti sotto indicati:
2) BPER Fil.2 Bologna – c/c 35073842 - IBAN: IT74U0538702402000035073842
3) MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Ag. 2 Bologna – IBAN: IT03F 01030 02402000000983086
Questi conti sono intestati a Coopfond S.p.A. - Via Guattani, 9 - 00161 Roma.
Anche i versamenti tramite banca devono essere effettuati citando il nome della cooperativa, l’anno di bilancio, il codice fiscale ed il codice anagrafico riportato su questa lettera. È fondamentale l’invio di una copia della ricevuta di versamento, per posta o via e-mail a [email protected] e/o [email protected]. Per eventuali comunicazioni telefoniche contattare la sig.ra Giovanna Colucci o la dott.ssa Lorella De Santis: telefono: 06/44249435.
Con l’occasione, porgiamo distinti saluti.
Il Presidente Mauro Lusetti”
Sotto il profilo sanzionatorio rammentiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27.02.2013, n. 34462, ha precisato che l'omissione del versamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici) e l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo ovvero la liquidazione coatta amministrativa.