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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Giugno 2021

Riforma del Terzo Settore

 Il 31 Maggio 2021 sono scaduti i termini per gli obbligatori adeguamenti statutari (con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria dopo il 31 maggio sarà comunque possibile per tali enti adeguarsi alle nuove disposizioni del codice del Terzo settore, utilizzando però le maggioranze dell’assemblea straordinaria) previsti da quella che, gergalmente, definiamo la “Riforma del Terzo Settore”, rappresentata congiuntamente dalla Legge delega n. 106 del 2016, la quale istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne definisce le modalità di iscrizione; dal decreto legislativo n. 111, del luglio 2017, che disciplina la materia del 5x1000; dal decreto legislativo n. 112, del luglio 2017, relativo alla disciplina dell’impresa sociale; e dal decreto legislativo n. 117, del luglio 2017, che definisce il Codice del Terzo settore (discipline che prevedono una serie di ulteriori decreti e atti attuativi).
Ritenendo la tematica  di estrema attualità e interesse, giovedì 6 Maggio 2021, Legacoop Liguria, proseguendo con il proprio percorso di incontri online di approfondimento, ha organizzato il webinar Riforma del Terzo settore: nuovi scenari per le imprese sociale, che ha visto intervenire come relatori: Alessandro FICICCHIA (Ufficio Legislazione – Legacoop Nazionale); Pier Luigi BRUNORI (Ufficio Vigilanza – Legacoop Nazionale); Maria Felicia GEMELLI (Responsabile Area Progeƫ Legacoopsociali Nazionale); Gioacchino DELL'OLIO.
Innanzitutto, si ritiene di primaria importanza definire cosa si intenda per Terzo Settore e per Enti del terzo Settore. Il Terzo settore, è dunque, un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, tra cui, ad esempio l’assistenza alle persone con disabilità, i servizi sanitari e socio-assistenziali, la tutela ambientale. Affinché si possano definire come ETS, Enti del Terzo Settore, è però fondamentale ricordare che questi debbano:

  • essere un ente privato che agisce senza scopo di lucro;
  • svolgere attività di interesse generale (come definite dall’art 5 dlgs 117/2017);
  • svolgerla con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La Legge delega n.106 del 2016, sancisce infatti che: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Risulta pertanto evidente come questa coinvolga: organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le cooperative sociali); enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso.

Entrando, quindi, più nello specifico del contesto con il quale ci rapportiamo quotidianamente, è sicuramente fondamentale ricordare e precisare che le cooperative sociali risultano essere ETS, e in particolare Imprese sociali, “di diritto”. L’art. 1, comma 4 d.lgs. n. 112/2017 stabilisce, infatti, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”. A tali enti le disposizioni del decreto stesso “si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.
Alla luce della normativa appena menzionata risulta, quindi, evidente come la disciplina di riferimento, in relazione alla Cooperative Sociali, resti la Legge n. 381 del 1991, e nello specifico l’articolo 4, che fornisce una definizione di “svantaggiato”, che l’articolo 2 del d.lgs. n. 112 del 2017 può esclusivamente ampliare, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2204/2002.
Pertanto questo ampliamento, reso possibile dalle nuove disposizioni del d.lgs. 112/17 potrebbe determinare un ragionamento circa l’adeguamento dello scopo sociale, e conseguentemente un adeguamento statutario da parte delle cooperative sociali stesse.

Ciò che, in una prima analisi, risulta, però, evidente è come nella Riforma del Terzo settore siano fatti dei richiami generici all’attività di tipo mutualistico, tipica delle società cooperative, la quale viene affiancata, all’attività tipica degli enti del Terzo settore, ossia un’attività di interesse generale e solidaristico.

Infatti, dobbiamo sempre ricordare come la qualifica di Impresa sociale possa essere assunta, non esclusivamente, da cooperative sociali, bensì anche da tutte quelle cooperative che percependo lo spunto e lo stimolo imprenditoriale che possa rappresentare il novero delle attività menzionato dall’art 5 d.lgs. 117/2017, decidano di attuare un adeguamento statutario, in primis introducendo la dicitura “Impresa Sociale” nella denominazione della propria azienda.

A mero fine di completezza della trattazione, è fondamentale ricordare gli “obblighi” a cui un’Impresa sociale è soggetta, nello svolgimento della propria attività, la quale deve essere esercitata in modo stabile e prevalente. Inoltre, è necessario che l’Impresa sociale operi per una quota pari ad almeno il 70% dei ricavi in attività di interesse generale; o svolgere attività diverse, nell’eventualità in cui attraverso di esse siano inseriti almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.
Un’Impresa sociale è poi soggetta a un obbligo di promuovere e favorire un coinvolgimento effettivo di tutti soggetti interessati, ossia lavoratori, utenti e altri stakeholder, attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, previsti dallo statuto, e che dovranno essere riportati nel bilancio sociale (adempimento obbligatorio per le Imprese sociali, che deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet, si veda in merito l’articolo relativo).
Tra gli obblighi a cui un’Impresa sociale è soggetta, rientra inoltre il dover adottare una modalità di gestione responsabile e trasparente, che presuppone, inevitabilmente, di tenere registrazioni contabili; redigere il bilancio di esercizio, depositarlo presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito internet; e soprattutto dotarsi di organo di controllo interno statutariamente previsto.

In conclusione, si riporta la normativa di riferimento:
LEGGE 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/12/03/091G0410/sg
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
LEGGE 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00122/sg

 

Il presente articolo è stato redatto nell’ambito del progetto formativo Garanzia Giovani dalla d.ssa Chiara MENEGATTI