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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2022

RIDUZIONE DELLO 0,8% DEI CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE

La L. 234/2021 ha previsto per i lavoratori dipendenti uno sconto dei contributi previdenziali a loro carico nella misura dello 0,8%. Con la circolare Inps n. 43/2022 sono state fornite le necessarie istruzioni operative.

Misura, applicazione e durata - L’esonero spetta per i periodi di paga dal 1.01 al 31.12.2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.
La misura è applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, compresi i rapporti di apprendistato, nel rispetto delle condizioni previste.

Beneficiari e limite della retribuzione - Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore e con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Per fruire del beneficio sarà comunque necessario il rispetto di un requisito e cioè il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali pari a 2.692 euro, valido anche nel caso di rapporti a tempo parziale: il lavoratore, dunque, non avrà diritto alla misura per ogni singolo mese nel quale percepirà una retribuzione di importo superiore a tale limite.

Le particolarità di dicembre e della tredicesima - Considerando che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non dovrà eccedere l’importo mensile di 2.692 euro, è bene sottolineare come tale importo sarà maggiorato, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.
Rispetto a questo, dunque, si avrà:

  • nel caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022 (tredicesima), lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (purché inferiore o uguale a 2.692 euro) che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese (nel rispetto del medesimo limite);
  • nel caso di erogazione mensile dei ratei, invece, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Con riferimento, invece, alle ulteriori mensilità (quattordicesima), la riduzione contributiva non può essere applicata, poiché non contemplata dalla normativa di riferimento.

Condizioni generali di spettanza e cumulo - La misura agevolativa può essere applicata senza il rispetto di ulteriori condizioni, poiché:

  • non rappresentando un incentivo all’assunzione, non sarà soggetta all’applicazione dei principi generali stabili dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015;
  • non sostanziandosi in un beneficio a favore del datore, non sarà soggetta al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva previste dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006;
  • non essendo un aiuto di Stato, non è soggetta all’autorizzazione da parte della Commissione Europea e al rispetto dei limiti del c.d. “Temporary Framework”.

Oltre a questo, infine, la misura sarà pienamente cumulabile con gli esoneri contributivi esistenti, sempre nel limite della contribuzione dovuta.

Esposizione nel flusso UniEmens - Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si noti che per quanto concerne la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), la stessa può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, invece:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore “L025” (se erogata in unica soluzione) o “L026” (se si tratta di un rateo);
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
  • nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.