- L’Agenzia delle Entrate sta procedendo al recupero del credito d’imposta R&S utilizzato in compensazione attraverso la contestazione del requisito della novità, necessaria connotazione dell’investimento agevolato, ma anche per la mancanza di informazioni che il contribuente avrebbe dovuto fornire in relazione a tali costi nella nota integrativa e nella relazione di gestione.
- La situazione crea una serie di dubbi. Innanzitutto, l’impresa che si è accorta a posteriori di avere i requisiti per usufruire del credito d’imposta (avendo sostenuto i costi, ammissibili e inerenti, ed avendoli imputati in precedenti bilanci) non è stata in grado di rendere, a suo tempo, le dovute informazioni in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, in quanto la previgente disciplina del credito d’imposta R&S e quella successiva non riportano nessuna prescrizione in tal senso in termini di perdita del beneficio.
- Inoltre, l’Agenzia stessa ha affermato che la mancata compilazione dei dati dei crediti R&S nel quadro RU della dichiarazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione.
- Anche dal testo della sanatoria disciplinata dall’art. 5 D.L. 146/2021, in attesa del decreto attuativo, sembra evincersi che l’irregolarità in questione (indicazione in nota integrativa e nella relazione di gestione) non possa inficiare la fruizione dell’agevolazione.
- Pertanto, l’introduzione di un ulteriore adempimento in sede di bilancio, da osservare a pena di decadenza, contrasta con i principi di buona fede, di collaborazione e di semplificazione del procedimento tributario (art. 97 della Costituzione e artt. 6 e 10 L. 212/2000 e 1 L. 241/1990).