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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Novembre 2022

REGISTRO IMPRESE - Imprese senza domicilio digitale a rischio sanzioni

Il possesso di un domicilio digitale, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, univoco e funzionante, è oggi un adempimento obbligatorio al Registro delle Imprese. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione a mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall’avvenuta lettura da parte del destinatario. Gli Uffici del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, devono procedere, con modalità automatizzate e periodicità almeno bimestrale, alla verifica degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) iscritti nel Registro stesso e sono tenute a procedere alla cancellazione di tutti quegli indirizzi di PEC che risultano: - revocati, - non univoci (cioè appartenenti a più di una impresa, come nel caso di PEC intestate a professionisti o all'agenzia di servizi che gestisce le pratiche dell'impresa o comunque le PEC non direttamente riconducibili all'impresa) o - non funzionanti (ossia inattivi o scaduti). Le imprese che hanno una PEC non funzionante vengono invitate a regolarizzarla al più presto, anche per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dagli articoli 2194 e 2630 del Codice civile, con un importo maggiorato (art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020). Per le società essa consiste in un importo raddoppiato rispetto alla previsione dell’articolo 2630 del Codice civile, e pari quindi ad un minimo di euro 206,00 e ad un massimo di euro 2.064,00. Per le imprese individuali l'importo della sanzione prevista dall'art. 2194 Codice civile è invece triplicata e va quindi da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 1.548,00. Alle imprese inadempienti, oltre alla cancellazione della PEC non funzionante e all'irrogazione della sanzione, il Registro delle imprese assegnerà "d'ufficio" un nuovo domicilio digitale che sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC. Per evitare conseguenze vale la pena verificare il funzionamento della PEC già registrata o, se necessario, comunicare il nuovo indirizzo PEC al Registro delle Imprese. Per la comunicazione dell’indirizzo PEC (valido, univoco e funzionante) è possibile utilizzare una procedura semplice, con sottoscrizione digitale del titolare o del legale rappresentante, in esenzione dal pagamento sia dell’imposta di bollo che dei diritti di segreteria.