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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2023

REGISTRATORI TELEMATICI DA ADEGUARE ALLA LOTTERIA ISTANTANEA

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18.01.2023, n. 15943 sono state approvate le specifiche tecniche che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di ServerRT che presentano istanza di approvazione dopo il 30.06.2023. Per i modelli già approvati, tali specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variazione successivamente al 30.06.2023.
Rispetto al provvedimento del 2019, i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, non possono partecipare alle lotterie. Al riguardo, i registratori telematici e i ServerRT possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria della singola operazione commerciale.
Inoltre, entro il 2.10.2023 i modelli di registratori telematici e di ServerRT dovranno essere adeguati al fine di permettere di dichiarare che gli stessi sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea.

In conformità alle nuove specifiche tecniche, viene generato un file XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate che riguarda esclusivamente i documenti commerciali che partecipano alla lotteria degli scontrini ad estrazione differita. La trasmissione avviene tramite un apposito servizio “lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato. Come si evince dal provvedimento, oltre ai dati identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita sono:

  • la denominazione del cedente/prestatore;
  • l’identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
  • l’identificativo del punto cassa (in caso di ServerRT);
  • la data e ora del documento, oltre all’importo del corrispettivo, distinto per modalità di pagamento, nonché il codice lotteria del cliente.

Devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate anche le operazioni di reso e annullo inerenti ai documenti commerciali con codice lotteria, perché precedentemente trasmessi al sistema.

Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alle lotterie potrà essere effettuato solo da dispositivi con stato “in servizio”. Quindi, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri; successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alle lotterie. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali ai fini delle lotterie avviene utilizzando un orario casuale di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’art. 2, c. 6-ter D.L. 127/2015.
Potranno partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini ad estrazione differita anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di emissione, nel rispetto delle regole della lotteria degli scontrini ad estrazione differita.
Il file trasmesso è sottoposto a una fase di verifica che può produrre un esito di accoglienza o di scarto dell’intera fornitura. Un file accolto può avere segnalazioni inerenti a uno o più documenti commerciali di vendita in esso contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita. In caso di scarto della fornitura, i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini delle lotterie.