Qualora l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.
Lo ha precisato l’Albo Gestori Ambientali con la circolare n. 1 del 14 febbraio 2023, rispondendo ad un quesito con il quale si chiedeva in quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020.