In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021, il Decreto interministeriale del 29 marzo scorso (allegato 1) ha disposto le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti (precedente limite più di 100). In considerazione di quanto sopra, il Ministero del lavoro, con provvedimento pubblicato il 17 maggio u.s. nella sezione della Pubblicità legale del proprio sito istituzionale, ha definito con modulistica le modalità operative attese per la redazione del rapporto biennale sulle c.d. pari opportunità. Come evidenziato nei capitoli successivi, il rapporto de quo ha precise implicazioni anche per la partecipazione a contratti pubblici finanziati dal PNRR, nonché sugli appalti pubblici in quanto tali. I datori di lavoro interessati, pertanto, dovranno redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le informazioni contenute nell'Allegato A del Decreto, (allegato 1), attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del lavoro, https://servizi.lavoro.gov.it, entro il 30 settembre 2022. Tale data posticipata, tuttavia, varrà per il solo biennio 2020-2021. (Trattasi della situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019). Per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Al termine della procedura informatica di invio, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e al CNEL. L'applicativo informatico, secondo la notizia ministeriale, sarà operativo dal 23 giugno 2022. PNRR e PNC: i nuovi oneri documentali per la parità di genere e disabilità Il PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, prevede che nei bandi di gara siano indicati come requisiti necessari e, in aggiunta, come requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere, tenendo altresì conto degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile.
A tal proposito, pertanto, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, in attuazione dell’art. 47 del D.l. n. 77/2021 (convertito con modifiche dalla Legge n. 108/2021) in tema di applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche, a valere su risorse del PNRR e del PNC. Dall’11 febbraio 2022, pertanto, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti possono accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante le proprie credenziali SPID. Per le imprese di minori dimensioni è, invece, richiesta la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 47, comma 3 del provvedimento sopra citato. In particolare, il comma 3 impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Stante la necessità di una produzione di documenti postuma, le conseguenze dell'omesso adempimento non può essere l'esclusione ma l'impossibilità di partecipare a gare aventi ad oggetto contratti finanziati, anche solo in parte, con il PNRR/PNC e l'applicazione di penali. Inoltre, in fase di conversione del D.L. n. 77/2021, il comma 3-bis ha introdotto l’obbligo per gli operatori che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis). La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, ossia quelle previste dai singoli bandi, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, oltre all’impossibilità a partecipare ai bandi PNRR per 12 mesi. Certificazione della parità di genere e appalti pubblici Si segnala, infine, come l’art. 34 del D.L. n. 36/2022 del 30 aprile 2022 (c.d. Decreto PNRR 2) (allegato 2), attualmente in fase di conversione in legge, abbia modificato il vigente codice degli appalti (D.lvo n. 50/2016), prevedendo incentivi e premialità per gli operatori economici in possesso di certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del D.lvo n. 198/2006. Nello specifico, a seguito della modifica apportata all’art. 93, comma 7, del D.lvo n. 50/2016, la predetta certificazione della parità di genere è stata aggiunta alle certificazioni che permettono all’operatore economico che partecipi a una procedura di gara di ottenere la riduzione del 30%, non cumulabile con le eventuali riduzioni del 50%, dell’importo della garanzia provvisoria. Inoltre, a seguito della modifica all’art. 95, comma 13, del D.lvo n. 50/2016, si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici indichino, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito il maggiore punteggio relativo all’offerta attribuito, tra l’altro, per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere. Pur in assenza di specifica previsione all’interno del Decreto PNRR 2, deve ritenersi che le novità appena illustrate trovino applicazione per le gare il cui bando di gara sia stato pubblicato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (ovvero, a partire dal 1° maggio 2022).