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Ed. Aprile 2023

PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELL’ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

L’accertamento integrativo che segue a un precedente accertamento parziale deve essere necessariamente fondato sulla valutazione di fatti e riscontri “nuovi”.

La VI Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 14.02.2023, n. 4650, ha avuto modo di chiarire con una puntuale determinatezza che è sempre possibile il ricorso all’accertamento integrativo, anche dopo che è stata esperita e conclusa un'attività sfociata in un accertamento parziale. In tal caso, tuttavia, alla base motivazionale dei rilievi devono essere poste argomentazioni che non traggono spunto da una rivalutazione di atti o fatti precedentemente acquisiti (pertanto, già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine) e che, sempre originariamente, non hanno costituito oggetto di contestazione.
La conferma della Suprema Corte arriva dopo 2 precedenti giudizi di merito, entrambi favorevoli al contribuente, destinatario di un accertamento integrativo fondato sui presupposti appena descritti.

Tanto in primo, che in secondo grado, i rispettivi organi giudicanti hanno accertato la nullità dell’atto impositivo sulla considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate avesse già proceduto con l’emanazione di un precedente avviso di accertamento al recupero dell'Irap, per il medesimo periodo di imposta già accertato, ma senza addurre gli elementi di fatto ulteriori, eventualmente sopravvenuti rispetto alla pregressa attività accertativa e che in diritto consentissero, pertanto, di compiere una valida integrazione dell’accertamento originario. In pratica, erano stati riconsiderati e rivalutati i medesimi presupposti fattuali, posti a fondamento dell'atto impositivo preesistente, il che non è ammissibile.
La conclusione, che da un punto di vista strettamente giuridico appare pienamente condivisibile, risulta essere sul piano logico ineccepibile in quanto nelle pronunce dei giudici tributari era stato rimarcato il divieto imposto all’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate come organo di controllo) di dar seguito a un nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo d'imposta e sulla scorta dei medesimi elementi assunti a fondamento di un precedente atto impositivo, sempre emanato con attinenza alla stessa annualità precedentemente attenzionata. La consequenzialità di più accertamenti non ha superato il vaglio definitivo di legittimità della Cassazione, che ha negato senza mezzi termini la regolarità dell’ulteriore avviso di accertamento parziale, il quale non può essere validamente emanato sulla base del medesimo corredo documentale e fattuale già ampiamente esaminato. Diversamente, sussisterebbe evidentemente la violazione del divieto di doppia imposizione.
L'avviso di accertamento parziale non esonera il funzionario, che intende procedere con un nuovo avviso di accertamento per il medesimo periodo di imposta, dall'addurre nuovi fatti, dovendo il nuovo accertamento fondarsi su fonti diverse da quelle poste a base del primo atto, o comunque su dati la cui conoscenza da parte dell'ente impositore sia ad esso sopravvenuta, in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti.

Per concludere, in un'ottica difensiva si deve tener conto del principio, notoriamente diffuso in ambito giurisprudenziale, secondo cui l'accertamento integrativo, successivo a quello parziale, non può fondarsi su elementi fattuali già noti fin dall'origine (dal primo accertamento) ma non contestati.