È un periodo di grandi novità per la normativa antincendio. Con l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali del 2021 in materia di prevenzione incendi e l’abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, cambierà la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro. Nel 2021 sono stati emanati i seguenti tre decreti dal Ministero dell’Interno: - D.M. 1 settembre 2021 – “Decreto Controlli” - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021); - D.M. 2 settembre 2021 – “Decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio” - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021);- D.M. 3 settembre 2021 – “Decreto Mini Codice” - Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021). I tre decreti dal Ministero dell’Interno riguardano i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza ed i requisiti degli addetti al servizio antincendio (ASA), nonché sul controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi antincendio. I decreti entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana: - Il D.M. 1 settembre 2021 sarà valido a partire dal 25 settembre 2022, - il D.M. 2 settembre 2021 sarà valido a partire dal 4 ottobre 2022, - il D.M. 3 settembre 2021 sarà valido a partire dal 29 ottobre 2022. Il decreto 2 Settembre 2021 ha effetti molto importanti nella gestione di ogni azienda: a partire dal 4 ottobre 2022, gli addetti antincendio di qualunque tipologia di attività, anche per un ufficio identificato dalla previgente normativa a rischio basso, dovranno svolgere una formazione che preveda la parte pratica, che prima era richiesta esclusivamente per le attività a rischio medio ed elevato. Il Decreto si applica:
- in tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi e di tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
- nei cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).
Nello specifico il Datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:
1. luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
2. luogo di lavoro aperto al pubblico dove, indipendentemente dal numero dei lavoratori, siano contemporaneamente presenti più di 50 persone;
3. luogo di lavoro in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, soggette a visite e controlli di prevenzione incendi.
Per tutte le altre Aziende che non rientrano nelle fattispecie sopra elencate sussiste l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio; tali misure andranno riportate nel DVR (Documento Valutazione Rischi) o redatte in apposita procedura. A differenza di quanto previsto con il D.M. 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza. Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Il documento previsto dall’art. 28 (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR) del D.Lgs. 81/2008 contiene la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro con l’obiettivo di individuare i pericoli e rischi dell’attività svolta e programmare idonee misure di prevenzione e protezione. Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio “per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata”. Ed è il datore di lavoro a redigere il DVR in quanto la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile.
In particolare la redazione del DVR “avviene in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”. Per sua natura, il DVR “è un documento dinamico che sarà aggiornato periodicamente, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29)”.
Per consultare il testo coordinato dei tre decreti sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro clicca qui.