E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 20220, la LEGGE 1 aprile 2022, n. 30, recante “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”.
La presente legge - in vigore dal 23 aprile 2022 - è volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta. Le finalità del provvedimento devono essere perseguite nel rispetto dei seguenti principi:
a) principio della salubrità;
b) principio della localizzazione;
c) principio della limitatezza;
d) principio della specificità.
Ai fini della presente legge con la dizione “PPL - piccole produzioni locali”, si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue (art. 1, comma 2).
La presente legge si applica:
- agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e
- agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato (art. 2, comma 1). Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristica possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue. Tuttavia, qualora producano nella propria azienda un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame (art. 2, comma 2). La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, ecc.), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno (art. 2, comma 3). E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (art. 2, comma 4). I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tali prodotti possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura “PPL - piccole produzioni locali” seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda. Con un apposito decreto ministeriale dovrà essere istituito il logo “PPL - piccole produzioni locali” e al contempo dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. Il logo dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i tali prodotti. All’articolo 5 vengono descritte le modalità ed i diversi luoghi nell’ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contigue, all’interno dello stesso territorio regionale, nei quali può avvenire il consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL. Il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire: a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purchè gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico; b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico; c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. I comuni - nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 - possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell’area destinata al mercato, qualora disponibili. Anche gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.
Sarà un apposito regolamento a fissare i criteri e le linee guida sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:
1) il “paniere PPL”, ossia l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limiti quantitativi che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL;
2) le modalità per l’ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;
4) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli (art. 11).
È prevista, all’articolo 12, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.600,00 a 9.500,00 euro) nei casi in cui – salvo che il fatto costituisca reato – un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di legge, o utilizzi l’etichettatura o il logo, in assenza dei requisiti prescritti. In caso di uso del logo in assenza dei requisiti di legge, l’autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso. In caso di reiterazione della violazione, l’autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d’uso del logo. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) è l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni