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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2020

Perdite: sospeso l'obbligo della copertura

In virtù dell’art. 6 D.L. 23/2020, convertito in L. 40/2020, per il periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31/12/2020, è sospeso l’obbligo di ripianamento delle perdite stabilito per SpA, Srl, Srls, Sapa e cooperative in base agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5 e 6, 2482-ter, 2482, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

 

 Come noto, di regola, ove la società non procedesse al ripianamento dovrebbe deliberare lo scioglimento.

 

Leggendo la relazione illustrativa al decreto, si evince che lo scopo della disposizione consiste nell’evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi Covid-19 costringa gli amministratori ad assumere drastiche decisioni come la messa in liquidazione della società.

 

Dal testo di legge non è chiaro se la circostanza che determina l’esonero di cui all'art. 6, D.L. 23/2020 sia legata al momento in cui si verificano le perdite o al momento in cui emergono con l'approvazione del bilancio.

 

Secondo il parere della Commissione Società del Consiglio notarile di Milano (massima 16/6/2020 n. 191), la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a copertura delle perdite, prevista dall'art. 6 D.L. 23/2020, trova applicazione per tutto il periodo fino al 31/12/2020 a prescindere dal momento in cui si sono formate le perdite pregresse (quindi anche prima dell'epidemia) e a prescindere da quale sia la data di riferimento dei bilanci di esercizio e/o delle situazioni patrimoniali infrannuali da cui emergono le perdite: tale interpretazione pare la più coerente con l’obiettivo di mantenere inalterata l'organizzazione e l'assetto aziendale, evitando pericolose e onerose operazioni che potrebbero avere un impatto esterno con clienti, fornitori, banche e concorrenti.