1. A decorrere dal 23 novembre 2021 - data fissata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto direttoriale del 26 ottobre 2021 – è operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), che va a sostituire gli attuali registri delle APS e delle ODV e l'Anagrafe delle ONLUS, previsti dalle precedenti normative di settore.
1.1. A partire da tale data ha inizio la fase di “trasmigrazione” dei dati degli enti già iscritti - alla data del 22 novembre 2021 – ai preesistenti registri regionali o provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) al RUNTS, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022.
1.2. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell’attuale Anagrafe unica tenuta e gestita dall'Agenzia delle entrate inizia, invece, una fase transitoria - nella quale coesisteranno il RUNTS e l’Anagrafe Unica (congelata alla data del 22 novembre 2021) - che si concluderà solo il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà disposto l’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.
Durante questo periodo le ONLUS saranno chiamate a fare delle scelte che riguarderanno sia la sezione del RUNTS all’interno della quale iscriversi che le tempistiche con cui accedere al Registro.
1.3. Sempre a decorrere dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l'iscrizione:
- ai registri regionali o provinciali preesistenti delle ODV e delle APS;
- all’Anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
2. A decorrere dal 24 novembre 2021, tutti gli Enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, che intendono acquisire la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS), potranno richiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo al portale dedicato.
2.1. L’accesso alle funzionalità della piattaforma telematica del RUNTS è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.
Dopo l’accesso si dovrà cliccare sull’apposita icona per poi entrare nella piattaforma dedicata al RUNTS.
2.2. Attraverso il portale del RUNTS, l’ente accede alle funzionalità telematiche di compilazione, invio ed integrazione delle istanze, deposito atti, visualizzazione degli stati di avanzamento dell’istruttoria e consultazione dei dati.
2.3. Credenziali di accesso e strumenti obbligatori.
Gli enti interessati, per poter utilizzare la piattaforma preposta dovranno necessariamente munirsi di:
- identità digitale SPID, di almeno 2° livello, o CIE (Carta Identità Elettronica) del legale
- rappresentante dell’ente e/o suo delegato;
- un indirizzo PEC riferibile direttamente all’ente (e non alla persona fisica);
- firma digitale di tipo CADES del legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato.
3. Consultazione dei dati e ulteriori funzionalità.
Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l'aggiornamento attraverso il sistema.
Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.
Per accedere alla pagina di autenticazione del portale dei servizi del Ministero del Lavoro e successivamente al RUNTS clicca qui.
Per consultare il testo del D.M. 15 settembre 2020 clicca qui.
Per consultare il testo del D.D. n. 344/2021 comprensivo di tutti gli allegati clicca qui