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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2022

OMESSO PAGAMENTO RATE DERIVANTI DA STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento rateale di somme conseguenti ad acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

In relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, derivanti da accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, da avvisi di rettifica e di liquidazione e dagli atti di recupero, nonché da reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
È concessa, altresì, la possibilità di regolarizzare l’omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che, in base al disposto di cui al successivo art. 48-ter, c. 3, siano scaduti all’entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l’atto di intimazione.

In entrambe le ipotesi la regolarizzazione è subordinata al versamento dell’imposta dovuta e si perfeziona, alternativamente, mediante corresponsione:

  • dell’intero importo entro il 31.03.2023;
  • di un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima entro il 31.03.2023.

Nell’ipotesi di opzione per il pagamento frazionato, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
La norma precisa che, ai fini della regolarizzazione, non è consentita la compensazione prevista dall’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.

Qualora non avvenga il perfezionamento della regolarizzazione, il competente Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 (30% di ogni importo non versato), applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in tali casi la cartella dovrà essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.