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Ed. Ottobre 2022

OMESSI VERSAMENTI: UN VETO DEFINITIVO PER LA FORZA MAGGIORE

La giurisprudenza ha definitivamente escluso la ricorrenza della “forza maggiore” per le ipotesi di omesso versamento penalmente rilevanti, correlate a una crisi economico-finanziaria dell’impresa.

Con attinenza alla tematica in questione, l’ultima pronuncia di rilievo, in ordine di tempo, è la sentenza 7.07.2022, n. 26261, della III Sezione penale. Nel caso in esame, i giudici hanno escluso l'applicazione della forza maggiore così come descritta dall’art. 45 c.p., nelle ipotesi di crisi di liquidità d’impresa interpretate alla stregua di fattore esterno e irresistibile innestatosi sulla condotta omissiva del reo.
La conclusione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, in linea con l’orientamento maggioritario sul tema, si incentra sul mancato riconoscimento della qualificazione di imprevedibilità e incontrollabilità della crisi di liquidità aziendale, quale antecedente logico causale all’origine dell’omesso versamento penalmente rilevante.

La Cassazione, come diffusamente chiarito, non ritiene che lo stato di crisi, benché obiettivamente accertabile, possa considerarsi un fattore di influenza rispetto alla condotta omissiva del reo, così da dedurre che l'accusato non agisca, ma sia “agito” (non agit sed agitur). L’omesso pagamento dei tributi da parte di un imprenditore che si ritrova in una condizione di crisi di liquidità, ancorché questa non sia causalmente imputabile all'imprenditore stesso, non può essere paragonata (per riportare un classico esempio di scuola) al muratore che, colpito da una fortissima raffica di vento, cade da un’impalcatura e ferisce un passante. In tale ultima ipotesi è indubbiamente riconosciuta la totale assenza di un seppur minimo sostrato volitivo (elemento psicologico), mentre nel caso di omesso versamento, una volontà, seppur non determinata alla realizzazione dell’omissione, è da considerare presente.

In tal caso ci si deve rassegnare a una condanna? Processualmente, con quali strumenti e argomenti può essere difeso il contribuente?
Il sistema penalistico ci suggerisce sicuramente un approccio diverso che, se ben supportato da concreti riscontri di fatto, può sicuramente consentire di andare esenti da responsabilità penale. Dato per assodato il disconoscimento di una causa di forza maggiore, non rimane che evidenziare l’applicazione del principio d’inesigibilità, inteso alla stregua di un valido mezzo argomentativo, atto a connettere il comportamento omissivo tipico e antigiuridico contestato, con la non rimproverabilità del fatto di reato: si deve porre in rilievo l’oggettiva mancanza di una scelta da parte del reo che, benché consapevole della gravità dell’omissione, non può oggettivamente rimediare in alcun modo utile.
In tal caso, il canone dell’inesigibilità potrebbe operare da valido parametro di misurazione della legittimità (o meno) dell’inflizione di una pena a un soggetto, rispetto al caso concreto contestato. In conclusione, rispetto al soggetto cui si contesta l’omesso versamento derivante da una crisi di liquidità dallo stesso non procurata, non può certamente predicarsi alcuna colpevolezza, in mancanza di un’oggettiva rimproverabilità e per l'impossibilità di adempiere al precetto a cagione dell’assenza di risorse.