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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2020

Nuovi limiti dei pagamenti in contanti dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2020 sono scattate novità sui pagamenti in contanti.

Secondo quanto disposto dall’art. 18 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), che ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite massimo per i pagamenti in contanti passa da 3.000,00 a 2.000,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tale soglia scenderà ulteriormente a 1.000,00 euro.


Tutte le operazioni sopra tali limiti dovranno essere effettuate con strumenti di pagamenti tracciabili, quali per esempio il bonifico bancario, il pagamento tramite carta di credito, e così via.



Per le violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente, è compresa tra 2.000 euro e 50.000 euro.


E’ possibile superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, osservando le disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, così come modificato dall’art. 1, comma 245, della L. n. 145/2018; in pratica: a) si deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e da agenzie di viaggi (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), dunque che sono legate al settore del turismo;
b) si deve trattare di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.


Questo maggiore limite è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.