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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2022

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

L’Inps, con la circolare 4.01.2022, n. 3, ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla L. 30.12.2021, n. 234, in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L’art. 1, c. 223 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha integrato l’art. 15 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede sostanzialmente 4 innovazioni in materia di DIS-COLL:

  • una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione;
  • un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima;
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Queste novità trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2022.

Per quanto riguarda il c.d. décalage, l’art. 15, c. 5 D.Lgs. 22/2015 prevedeva che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL fosse ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione); la riforma in oggetto stabilisce, invece, che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

In merito alla durata, invece, la previsione originaria stabiliva che la DIS-COLL venisse corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; la DIS-COLL non poteva in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non siano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In merito alla disciplina del calcolo della prestazione, nonostante l’art. 15 D.Lgs. 22/2015 faccia riferimento ai “mesi di contribuzione, o frazione di essi” quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, è bene chiarire che, in conformità ad uno specifico indirizzo del Ministero del Lavoro, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio. In ragione del predetto indirizzo ministeriale, l’indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio presenti nel periodo che va dal 1.01 dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. In ogni caso, la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.

Infine, e al contrario di quanto previsto nella normativa del 2015, per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1.01.2022, verrà riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’art. 15, c. 4 D.Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.