A causa della sua tardiva pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021) il termine per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con il quale dovranno essere dichiarati, in via telematica o tramite la PEC, i rifiuti prodotti e gestiti nel 2020, è slittato dal 30 aprile al 16 giugno 2021
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021 (MUD 2021) è contenuto nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020. Se da un lato non si registrano modifiche relative alla sua struttura - il MUD continua ad essere articolato in 6 comunicazioni - si riscontrano invece alcune novità nelle informazioni da trasmettere e nelle modalità di invio delle comunicazioni.
Continuano, invece, ad essere applicabili le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione.
Struttura
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale da utilizzare per il 2021 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2020 - in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 70/1994 - è articolato in 6 comunicazioni che devono essere presentate alle Camere di Commercio da parte dei soggetti tenuti all’adempimento:
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
Soggetti esonerati
Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
Principali novità del MUD 2021
Le Camere di Commercio, tramite il sito web Ecocamere, hanno posto in evidenza le principali novità del modello di quest’anno, volte a dare attuazione a normativa europea più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull’economia circolare, tra tutti, il D.Lgs. n. 116/2020.
Riepilogando:
- gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del comma 3 dell’art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
- nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
- la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
- sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
Comunicazioni da presentare tramite il sito “MUDTelematico”
Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per poter effettuare l’invio telematico, i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell’operazione.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa Camera di Commercio competente territorialmente, sia appartenenti a un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire in via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
Accesso al portale MUD Semplificato
La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it"– è riservata ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
I soggetti che si registrano per la prima volta al portale MUD Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID): CNS o SPID potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 euro per dichiarazione per l’invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).
I diritti di segreteria sono invece pari a 15,00 euro per l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) mentre i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono esenti.
Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.
Sanzioni
Nessuna novità per le sanzioni.
Per la comunicazione rifiuti, secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):
- la sanzione sarà più lieve (tra i 26,00 e i 160,00 euro) qualora vi sia un ritardo della presentazione del MUD, dopo il 16 giugno 2021 ma comunque nei 60 giorni successivi alla scadenza;
- la sanzione sale (da 2.600,00 a 15.500,00 euro) in caso di presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;
Sanzioni ancora più pesanti per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione, la sanzione è compresa tra i 3.000,00 e i 18.000,00 euro (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).
Con riferimento alla comunicazione produttori AEE, si prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000,00 e i 20.000,00 euro (D.Lgs. n. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di omessa presentazione.