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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Ottobre 2020

Modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. In particolare, il Decreto è andato ad incidere su tematiche strategiche come l’edilizia, gli appalti, i procedimenti amministrativi, la colpa dei funzionari e la green economy.

Di seguito si riportano per sommi capi le principali modifiche apportate dal Decreto per ciò che concerne le procedure sotto soglia per gli appalti.

L’articolo 1, comma 2 della nuova legge 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice, con le seguenti modalità:

– lavori di importo inferiore a 150 mila euro e servizi e forniture di importo inferiore a 75 mila euro: assegnati con affidamento diretto;

–– servizi e forniture con importi pari o superiori a 75 mila euro e fino alle soglie: affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 5 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;

– lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila: assegnati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 5 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
– lavori di importo pari o superiore a 350 mila e inferiore a 1 milione di euro: affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 10 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
– lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle le soglie affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 15 operatori nel rispetto del criterio di rotazione.

Come disposto dall’ articolo 1 sopra citato, la pubblicazione di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata sui siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell’avviso sui risultati, che deve contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell’articolo 32, comma 2 del codice degli appalti. Per gli affidamenti con procedura negoziata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b (ferme restando le prescrizioni sull’esclusività di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 3 del codice), l’aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall’articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

Soltanto per queste tipologie di affidamenti sotto soglia e fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante, in situazioni ordinarie, non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del codice degli appalti (garanzia fideiussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti.

Si precisa infine che nel periodo intercorrente dal 13 luglio 2020 all’11 settembre 2020 (data di pubblicazione della legge di conversione n. 120 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), trovano applicazione i diversi parametri di soglia previsti dal testo del Decreto Semplificazioni.

Lo scrivente studio resta a disposizione sul tutto e a disposizione per offrire la propria assistenza legale e consulenza sul punto.

Avv. Valentina Sandri (studio legale Ivaldi)