Il 31.10.2023 è l’ultimo giorno per l’invio telematico del modello 770/2023, da parte del sostituto d’imposta o con un intermediario abilitato. Si analizzano le soluzioni per sanare le violazioni per il mancato versamento nei termini.
Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare le ritenute operate nel corso del 2022 su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, comprese le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Le violazioni commesse dai sostituti d’imposta in merito all’applicazione e al versamento delle ritenute possono essere sanate utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, fino alla data prevista per la presentazione del modello 770 (31.10.2023) e vanno indicate nel modello stesso.
Merita segnalare che il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati o omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria (dal 30% al 15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. Ne consegue che è possibile regolarizzare i versamenti nei modi seguenti:
Merita segnalare che il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati o omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria (dal 30% al 15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. Ne consegue che è possibile regolarizzare i versamenti nei modi seguenti:
- entro 30 giorni dalla scadenza del versamento della ritenuta, con sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1,5%);
- entro il 90° giorno successivo, con sanzione ridotta a 1/9 del minimo (1,67%);
- entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/8 del 30% (3,75%);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/7 del 30% della ritenuta (4,29%).
La corretta compilazione del modello 770 prevede l’indicazione dell'eventuale ravvedimento operoso nel quadro ST e nel quadro SV, indicando in modo separato le ritenute operate, gli interessi applicati e l’importo effettivamente versato (non va indicata la sanzione), in riferimento ai versamenti, anche tardivi, effettuati fino alla data prevista per la trasmissione della dichiarazione.
Con risoluzione 28.04.2023, n. 18/2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla gestione del ravvedimento delle ritenute dichiarate nel modello 770, istituendo nuovi codici tributi da utilizzare dal 3.07.2023, eliminandone altri. In particolare, è stato soppresso il codice generico 8906 che, come noto, veniva utilizzato per il versamento delle sanzioni del sostituto d’imposta. Rispetto al vecchio codice, i nuovi codici tributo sono differenziati in relazione al tipo di ritenuta oggetto di ravvedimento (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, redditi di capitale, addizionali regionali e comunali Irpef). In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST/SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato nel modello F24, compilando un rigo distinto per ciascun rigo del quadro ST/SV.
Con risoluzione 28.04.2023, n. 18/2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla gestione del ravvedimento delle ritenute dichiarate nel modello 770, istituendo nuovi codici tributi da utilizzare dal 3.07.2023, eliminandone altri. In particolare, è stato soppresso il codice generico 8906 che, come noto, veniva utilizzato per il versamento delle sanzioni del sostituto d’imposta. Rispetto al vecchio codice, i nuovi codici tributo sono differenziati in relazione al tipo di ritenuta oggetto di ravvedimento (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, redditi di capitale, addizionali regionali e comunali Irpef). In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “aaaa”.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST/SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato nel modello F24, compilando un rigo distinto per ciascun rigo del quadro ST/SV.
Analogamente la sanzione ridotta deve essere indicata separatamente per ciascun adempimento. Nei quadri del modello 770 il ravvedimento operoso deve essere esposto ai campi 8 “Interessi”, 9 “Ravvedimento”, 10 “Note”. Al campo 8 andrà indicato l’importo della quota di interessi pagata, mentre occorrerà barrare il campo 9. Al campo 10, denominato “Note”, potranno essere inseriti dei codici per i casi specifici di ritardato versamento, secondo quanto stabilito nelle istruzioni del modello. Nel campo 7 “Importo versato”, in caso di ravvedimento operoso, dovrà essere indicata la somma dei valori già indicati nei campi “Ritenute operate” e “Interessi”.
Si ricorda infine che, nelle ipotesi di trasmissione tardiva della dichiarazione, è possibile versare una sanzione pari a 25 euro (250 euro ridotta a 1/10, in base all’art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997). È considerata tardiva la dichiarazione presentata oltre il termine ordinario di scadenza, quindi il 31.10, ma entro i 90 giorni successivi. La presentazione del modello dichiarativo può essere effettuata, quindi, entro il 29.01.2024, versando la sanzione con codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento 2023.
Si ricorda infine che, nelle ipotesi di trasmissione tardiva della dichiarazione, è possibile versare una sanzione pari a 25 euro (250 euro ridotta a 1/10, in base all’art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997). È considerata tardiva la dichiarazione presentata oltre il termine ordinario di scadenza, quindi il 31.10, ma entro i 90 giorni successivi. La presentazione del modello dichiarativo può essere effettuata, quindi, entro il 29.01.2024, versando la sanzione con codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento 2023.