È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il decreto del ministero della Transizione ecologica 16 settembre 2022 recante “Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager»”. Con questo provvedimento vengono in particolare modificati: l’articolo 3, comma 2, in merito al numero di dipendenti delle società destinatarie del provvedimento; l’articolo 7 sull’individuazione del mobility manager da parte delle Pubbliche Amministrazioni; l’articolo 9 sul rimborso delle spese ai mobilty manager. Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) - Soglia dei 100 dipendenti In base all’art. 3 del D.M. 12 maggio 2021, le imprese e le Pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli spostamenti casa-lavoro del personale (PSCL) del proprio personale dipendente. Lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone che la soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale debba essere calcolata in modo ampio, considerando come dipendenti le persone che, anche se dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro. Il decreto 16 settembre 2022 integra la disposizione in esame stabilendo che, per le società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti venga calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del gruppo.
Mobility manager - Rimborso spese Per quanto riguarda i rimborsi spese, al comma 3 dell’articolo 9 (disposizioni transitorie) del D.M. 12 maggio 2021 si stabiliva che ai mobility manager d’area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni “non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”. Con il D.M. 16 settembre 2022 viene ora integrato l'art. 9, comma 3, del decreto 12 maggio 2021 con l’aggiunta di una nuova disposizione che prevede che, in linea con il bilancio dell'ente, ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute purchè documentate e approvate dall'amministrazione.
Per consultare il testo del D.M. 16 settembre 2022 clicca qui.
Per consultare il testo del D.M. 12 maggio 2021 clicca qui.