Il protocollo 30.06.2022 tra i Ministri del Lavoro, della Salute, Sviluppo Economico, Inail e parti sociali ha aggiornato le misure anti-Covid negli ambienti di lavoro fino al 31.10.2022.
Riassumiamo le principali:
- Informativa e accesso al luogo di lavoro:
- il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare;
- il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il personale ha il divieto, in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, di fare ingresso in azienda o di permanervi;
- il personale è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro laddove, successivamente all’ingresso in azienda, sussistano i sintomi del Covid-19;
- il personale ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- il datore di lavoro deve fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- obbligo di controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nell’ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C;
- riammissione al lavoro dopo l’infezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- favore per orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e, laddove possibile, porta di entrata e porta di uscita dedicate da questi locali;
- presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
- lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19: in questo caso, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente;
- il committente è tenuto a dare, all’appaltatore, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni;
- Misure di igiene e spazi comuni:
- pulizia giornaliera e sanificazione dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago periodicamente (o immediatamente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali);
- pulizia, a fine turno, e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
- messa a disposizione, a cura del datore di lavoro, di idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili;
- obblighi per i lavoratori di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- accesso contingentato, con ventilazione continua e per un tempo ridotto di sosta, all’interno degli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi;
- organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- Utilizzo delle mascherine FFP2:
- le mascherine FFP2, anche se attualmente obbligatorie solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative;
- ai fini di cui sopra, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo;
- il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o dell’RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire mascherine FFP2, che dovranno essere indossati obbligatoriamente, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili;
- analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda;
- Smart Working (a tal proposito, ricordo che, fino al 31 agosto 2022, si può sempre fare ricorso alla procedura semplificata, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore:
- viene rimarcata l’utilità del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili;
- le Parti sociali hanno manifestato l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata per lo smart working;
- il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
- Lavoratori fragili:
- oltre a quanto sopra riportato, le Parti sociali hanno chiesto che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili (i quali, “di norma”, dovrebbero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto).
Segnaliamo che, rispetto al passato (quando vigeva la situazione emergenziale), il datore di lavoro è più “responsabilizzato”, in quanto deve valutare se assumere delle decisioni che in precedenza erano imposte dalla legge, ed è quindi esposto a maggiori rischi: ad esempio, l’uso delle mascherine FFP2 è suggerito, ma è il datore di lavoro che deve valutare, su indicazione del medico competente o dell’RSPP, quei lavoratori ai quali imporre l’uso di mascherine FFP2, tenendo conto delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, nonché della presenza di soggetti fragili.
In collaborazione con Studio Legale Tributario GPD