Ed. Marzo 2022
Misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età; donne svantaggiate
Le citate agevolazioni contributive sono tutte concesse ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, disciplinate Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d. Temporary Framework) [art. 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020]; conseguentemente, l’effettivo utilizzo delle medesime è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il Messaggio in commento, l’I.n.p.s. informa che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.