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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2023

LOAgri - Lavoro occasionale in agricoltura - Nuova figura contrattuale solo per il biennio 2023-2024 - Le indicazioni del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INL - Sintesi degli adempimenti

In agricoltura, per le attività stagionali, la legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nei commi da 343 a 354 dell’articolo 1, ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, nuova figura contrattuale che per il settore ha preso il posto dei PrestO non più utilizzabili. L’intento è assecondare la flessibilità richiesta in tale settore, caratterizzato da attività stagionale e discontinua, assicurando alle stesso tempo ai lavoratori tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato. Il regime sperimentale, disciplinato dai commi 344-354 dell’articolo 1 della L. n. 197/2022, consente alle imprese agricole il ricorso: a) alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale, b) di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, c) rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto. Indicazioni sono arrivate da tre documenti di chiarimenti emanati, nell’ordine, dal Ministero del lavoro, dall’INL e dall’INPS, in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla cumulabilità con le indennità di disoccupazione.

Le prime indicazioni sono state emanate dal Ministero del Lavoro con la nota del 20 gennaio 2023, Prot. 0000462, contenente l’aggiornamento della tabella contratti del modello UNILAV, implementata del codice H.03.03 che identifica la nuova tipologia contrattuale. I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare detto codice per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.

La preventiva comunicazione UNILAV, non deve essere fatta necessariamente entro il giorno antecedente ma prima dell’inizio della prestazione, quindi, anche il giorno stesso. Trattandosi di prestazioni di natura subordinata è previsto anche l’obbligo di iscrizione al libro unico. In coerenza con il dettato normativo, la nota ministeriale precisa che «i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi».

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 1002/2023 del giugno 2023, ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda”. Basandosi sulla ratio della disposizione che vuole impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiori stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali, l'Ispettorato ha ritenuto che il divieto si applichi anche ai lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, sono stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione. Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione.

L’INPS, con la circolare n. 89 del 7 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere svolte da precise categorie di soggetti, ovvero da:

- disoccupati;

- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali;

- pensionati di vecchiaia o di anzianità;

- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;

- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà;

- percettori delle nuove prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione (Dis-coll).

L’INPS ha inoltre precisato che i voucher in agricoltura, previsti dalla Legge di Bilancio 2023, sono cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL. Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante da queste. I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le due indennità di disoccupazione, che non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza. Il datore di lavoro, per evitare le sanzioni previste, dovrà assicurarsi attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti (comma 345). Il compenso deve essere quantificato secondo il CCNL e deve essere corrisposto mediante mezzi tracciati, come per tutti i lavoratori subordinati, direttamente dal datore di lavoro su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente. Secondo quanto espressamente chiarito dal comma 349, il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Nelle ipotesi di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati sopra, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione. Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto anche nei casi in cui venga omessa la comunicazione UNILAV.

Tuttavia, se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore, il datore di lavoro non è sanzionabile.