Superbonus limitato per le cooperative sociali. È questa la novità della risposta a interpello 517/2021, pubblicata il 27 07 2021dall' agenzia delle Entrate.
Il documento analizza il caso di una cooperativa di produzione e lavoro, con ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci superiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti i costi, che intende effettuare lavori di
ristrutturazione sull' immobile nel quale svolge la sua attività, facendolo ricadere nel perimetro del superbonus 110 per cento. Per rispondere l' agenzia delle Entrate ricorda, anzitutto, che, con i diversi interventi di questi mesi, «è stato, inoltre, chiarito che il superbonus non spetta ai soggetti che non
possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono esercitare neanche l' opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito».
Le cooperative iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio rientrano astrattamente nel perimetro del 110 per cento. Il caso delle cooperative di produzione e lavoro, però, è particolare, perché se l'ammontare delle retribuzioni versate ai soci supera la soglia del 50% dei costi, i loro redditi «sono esenti dall' imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall' imposta locale sui redditi», in base all' articolo 11 del Dpr 601/1973. Non ci sono, insomma, redditi imponibili: per questo, la cooperativa «non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l' opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito», regolata dall' articolo 121 del decreto Rilancio.