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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2020

Licenziamenti per GMO e contratti a termine

Tra gli argomenti sui quali l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sul D. L. 34/2020 con la propria nota n. 160 del 3/6/2020, evidenziamo i seguenti.

 

Divieto licenziamenti

 

«In relazione all’art. 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell’articolo è stata modificata nei seguenti termini “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto”. Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto. Il divieto permane invece in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti. L’art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all’art. 46 del D.L. 18/2020. Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l’estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge. Con l’occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto de quo, fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti. Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis secondo cui, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché “contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento” ed “in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”».

 

Contratti a termine

 

«L’art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020. Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione: - il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio); - il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi».