E' stata pubblicata, sulla in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021, la Legge 21 maggio 2021, n. 71, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”.
Il decreto-legge n. 42 del 2021 reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.
Come si legge nel preambolo del decreto legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
L'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 27/2021, sottrae all'abrogazione:
- le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6,12,12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962;
- gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti nel decreto-legge due nuovi articoli (1-bis e 1-ter) che intervengono, rispettivamente, sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021 e sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 (convertito dalla legge n. 116/2014) modificando la disciplina della diffida, che, nel settore agroalimentare e di sicurezza alimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo.
Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2014:
- si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare;
- circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito;
- fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90);
- non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
- introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione;
- esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore.
In tema di sicurezza alimentare, segnaliamo, infine, la pubblicazione della Relazione n. 29/2021 dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione (redattore il dott. Aldo Natalini) sulla Legge n. 71/2021 di conversione in legge del D.L. n. 42/2021.
Con il citato Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42 – in vigore dal 25 marzo 2021 – si è evitato un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 inizialmente (ed involontariamente) realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Sul tema era stata pubblicata, sempre a cura del dott. Aldo Natalini, la Relazione n. 13/2021 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul D.L. n. 42/2021, di cui abbiamo riferito nella nostra Newsletter n. 8 del 31 marzo 2021 (al punto 4).