E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 (Supplemento Ordinario n. 21), la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (c.d. “Decreto Sostegni 1”).
Il provvedimento - in vigore dal 22 maggio 2021 - è suddivisi in 5 Titoli:
- Sostegno alle imprese e all'economia - Contributi a fondo perduto, sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche (articoli da 1 a 6-novies);
- Disposizione in materia di lavoro Misure di integrazione salariale (articoli da 7 a 19);
- Salute e sicurezza (articoli da 19-bis a 22-bis);
- Misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali (articoli da 23 a 30-sexies);
- Altre disposizioni urgenti, che riguardano l'attività didattica, l'università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità (articoli da 31 a 43).
Diverse sono le novità che hanno arricchito l’impianto originario del provvedimento. Ne citiamo alcune. 1. Contributo a fondo perduto per le startup (art. 1-ter)
Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000,00 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto (Contributo fondo perduto Decreto Sostegni) in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1 (ad esempio, il tetto di fatturato).
2. Rivalutazione beni d’impresa nei settori alberghiero e termale (art. 5-bis)
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
3. Abolizione canone RAI 2021 per le strutture ricettive (art. 6, comma 5)
Per l’anno 2021 non è dovuto il canone di abbonamento RAI dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.
4. Canoni di locazione non percepiti (art. 6-septies)
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
5. Imposta di bollo (art. 10-bis)
L’articolo 10-bis, inserito in fase di conversione in legge, dispone - per il solo anno 2021 - l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (in materia di alternanza tra studio e lavoro).
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