La Legge di Bilancio, pubblicata il 30 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.
Da un’analisi del testo di Legge (lo si precisa, non ancora definitivo) si segnalano alcune novità che, a parere dello scrivente studio, sono di interesse per le società/cooperative.
Anzitutto, la Legge di Bilancio 2021 conferma la proroga del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 31 marzo 2021. Proroga che, per l’intera durata della pandemia, ha avuto un andamento parallelo a quello della cassa integrazione.
Secondo infatti quanto stabilito dall’attuale testo di Legge, i datori di lavoro non potranno procedere fino alla prossima primavera:
- all’avvio della procedura di licenziamento collettivo per le aziende/cooperative che occupino più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia o quelle in CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria);
- all’avvio della procedura di licenziamento individuale;
- indipendentemente dal numero di dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o per ragioni correlate alla produttività, organizzazione e funzionamento del lavoro.
Restano inoltre sospese, sempre fino al termine del 31 marzo 2021, le procedure relative:
- ai licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tutte le comunicazioni del datore di lavoro concernenti l’avvio delle procedure di licenziamento per motivo oggettivo.
Si precisa inoltre che il divieto di licenziamento e delle procedure correlate non trova applicazione nei casi di cessazione definitiva dell’attività per la messa in liquidazione o fallimento dell’impresa/cooperativa, di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e per i lavoratori che aderiscono o hanno aderito alla NASPI.
Da ultimo si richiama l’attenzione su altre misure rilevanti indicate nell’attuale testo di Legge, ovvero quelle che prevedono:
- un esonero contributivo del 100% per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate nel biennio 2021-2022 e la possibilità di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
- l’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratrici donne, riconosciuto nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'agevolazione in questione è prevista in via sperimentale nel biennio 2021-22 e dovrà essere autorizzata dalla Commissione europea.
Alla luce di tutto quanto sopra, le società/cooperative dovranno quindi considerare quanto disposto dalla normativa (seppure, come già sopra specificato, non ancora definitiva) nelle scelte da operare a livello di organizzazione aziendale.
Nella speranza che detta nota risulti di interesse, lo scrivente studio, specializzato anche nell’ambito del diritto del lavoro, resta a disposizione per offrire la propria assistenza e consulenza legale sul punto.
A cura Avv. Valentina Sandri (Studio Legale Ivaldi)